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Art. 2855 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2855 Codice Civile

Insinuazione al Passivo: Rango del Credito Definitivo, No Nuova Domanda
Un creditore aveva ottenuto l'ammissione del suo credito nel fallimento di un'azienda con collocazione chirografaria. Successivamente, ha tentato una nuova insinuazione al passivo per lo stesso credito, chiedendo un rango privilegiato e sostenendo di aver rinunciato alla precedente ammissione. Il giudice delegato e il Tribunale hanno respinto la nuova domanda, affermando l'esistenza di un giudicato endofallimentare che impediva di riesaminare la questione già decisa. La rinuncia, inoltre, era inammissibile perché condizionata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il creditore non ha contestato tutte le motivazioni autonome e sufficienti della decisione del Tribunale.
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Opposizione allo stato passivo: la banca vince contro il fallimento
Una banca propone opposizione allo stato passivo del fallimento di una società per ottenere l'ammissione di un credito derivante da un mutuo fondiario non interamente rimborsato. Il Tribunale accoglie la domanda della banca, ritenendo provata l'erogazione della somma tramite l'accredito in conto corrente e la relativa documentazione ipotecaria. Il Curatore Fallimentare ricorre in Cassazione, lamentando la genericità della domanda della banca e contestando la validità del piano di ammortamento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il mutuo si perfeziona con la consegna del denaro e che le contestazioni del Curatore richiedevano una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, la banca vince definitivamente la causa e il fallimento deve pagare le spese processuali.
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Ipoteca legale e fallimento: quando la garanzia vince sul blocco
Una società creditrice ha richiesto l'insinuazione tardiva al passivo di un fallimento per un credito derivante da un giudizio di divisione ereditaria, assistito da ipoteca legale per il pagamento di un conguaglio. Il Tribunale aveva escluso la garanzia ipotecaria ritenendola inopponibile al fallimento poiché iscritta dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto la prelazione ipotecaria per la sola quota capitale. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento, stabilendo che l'ipoteca legale è opponibile se il curatore ha partecipato come parte al giudizio di divisione. Inoltre, accogliendo il ricorso incidentale della società, ha chiarito che la richiesta di interessi e spese costituisce una semplice precisazione della domanda originaria e che la garanzia ipotecaria si estende anche alle spese collegate.
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