Una società creditrice ha richiesto l'insinuazione tardiva al passivo di un fallimento per un credito derivante da un giudizio di divisione ereditaria, assistito da ipoteca legale per il pagamento di un conguaglio. Il Tribunale aveva escluso la garanzia ipotecaria ritenendola inopponibile al fallimento poiché iscritta dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto la prelazione ipotecaria per la sola quota capitale. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento, stabilendo che l'ipoteca legale è opponibile se il curatore ha partecipato come parte al giudizio di divisione. Inoltre, accogliendo il ricorso incidentale della società, ha chiarito che la richiesta di interessi e spese costituisce una semplice precisazione della domanda originaria e che la garanzia ipotecaria si estende anche alle spese collegate.
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