La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della Riscossione è valida anche se la nota di iscrizione non specifica i singoli numeri di ruolo, a condizione che gli estratti di ruolo siano allegati alla richiesta. Tale documentazione è considerata idonea a determinare con certezza il credito garantito, superando le obiezioni sulla presunta indeterminatezza. La Corte ha inoltre chiarito che il procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare non segue le rigide regole del giudizio d'appello, cassando la decisione del tribunale che aveva erroneamente dichiarato inammissibile uno dei motivi di ricorso.
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