Una banca concede un mutuo a una società e provvede alla relativa iscrizione ipotecaria su un immobile. Successivamente, la vendita del bene viene dichiarata inefficace a causa del fallimento del venditore originario. Il curatore fallimentare contesta la validità della garanzia poiché la nota indicava la piena proprietà anziché la proprietà superficiaria. La Corte d'Appello dichiara nulla la garanzia. La Cassazione ribalta la decisione: l'errata indicazione del tipo di diritto reale non rende nulla l'iscrizione ipotecaria se il bene è identificato chiaramente. La proprietà superficiaria è un diritto minore compreso nella piena proprietà, sul quale l'ipoteca si costituisce automaticamente. La banca vince e la causa viene rinviata per un nuovo esame.
Continua »