La Corte di Cassazione ha stabilito che una domanda di ammissione al passivo fallimentare deve indicare in modo specifico il titolo della prelazione richiesta. Una dicitura generica come "in via ipotecaria e/o privilegiata" è insufficiente, anche se alla domanda sono allegati i documenti comprovanti il diritto, come le note di iscrizione ipotecaria. L'onere di specificazione ricade interamente sul creditore e l'eventuale indeterminatezza iniziale non può essere sanata nella successiva fase di opposizione. Di conseguenza, il ricorso del creditore è stato respinto e il credito è stato ammesso solo in via chirografaria (non privilegiata).
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