La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni soci assegnatari di una cooperativa edilizia che richiedevano la cancellazione dell'ipoteca sul proprio immobile. Gli assegnatari sostenevano che, avendo pagato integralmente il prezzo alla cooperativa senza accollarsi alcuna quota del mutuo, il bene dovesse essere libero da pesi. La Corte ha invece stabilito che il frazionamento ipoteca non implica la cancellazione automatica della garanzia bancaria. Anche in assenza di accollo, l'ipoteca continua a gravare sull'unità immobiliare in virtù del diritto di sequela, a meno che la quota di mutuo spettante non venga effettivamente corrisposta all'istituto di credito.
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