La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni dell'ex compagna. La difesa contestava la capacità di testimoniare della vittima, affetta da disabilità psichica, e l'utilizzabilità degli screenshot dei messaggi WhatsApp. I giudici hanno chiarito che la disabilità non esclude automaticamente la capacità di testimoniare e che gli screenshot sono prove valide se consegnati spontaneamente dalla vittima. Inoltre, l'eventuale indisponibilità tecnica del braccialetto elettronico non comporta un'attenuazione automatica della misura cautelare, ma impone al giudice una rivalutazione complessiva della pericolosità del soggetto, confermando in questo caso la necessità di tutelare l'incolumità della persona offesa.
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