La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7228/2023, ha stabilito un importante principio sul divieto di avvicinamento. Ha chiarito che la misura è unica, anche se si articola in diverse prescrizioni (es. divieto di frequentare luoghi e obbligo di mantenere una distanza). Pertanto, il giudice può imporre una distanza minima anche se non richiesta dal PM. Tuttavia, la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte in cui non specificava i luoghi frequentati dalla persona offesa, ritenendo tale indicazione essenziale per la validità e l'esigibilità della misura.
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