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Art. 282-ter Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 282-ter Codice di Procedura Penale

Misure cautelari personali: furti in farmacia e divieto di dimora
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di un'indagata, accusata di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere ripetute appropriazioni indebite ai danni di una farmacia. La difesa contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria, chiedendo una misura meno afflittiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il giudizio di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti già ampiamente analizzati dai giudici di merito. Le misure cautelari personali applicate risultano quindi pienamente giustificate dalla pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla sistematicità delle condotte illecite e dalla mancanza di un lavoro lecito, elementi che delineano un vero e proprio stile di vita criminale.
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Tutore legale non basta: confermato il pericolo di reiterazione
Una coppia, indagata per circonvenzione ai danni di una persona anziana, si oppone alla misura del divieto di avvicinamento. Sostengono che la nomina di un amministratore di sostegno per la vittima elimina ogni possibilità di danno patrimoniale e, di conseguenza, il pericolo di reiterazione del reato. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici stabiliscono che la sola protezione del patrimonio non basta. Il comportamento manipolatorio e la pressione psicologica, proseguiti anche dopo la nomina del tutore, mantengono concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato, giustificando pienamente la misura cautelare. La coppia perde e la misura restrittiva viene confermata.
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