La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione di ipoteca legale effettuata d'ufficio dal Conservatore dei Registri Immobiliari costituisce il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. Il caso riguardava un contribuente che contestava gli avvisi di liquidazione emessi a seguito di una sentenza di divisione ereditaria con previsione di conguagli. Nonostante l'esistenza di un precedente accordo conciliativo tra le parti, la Corte ha chiarito che il tributo è dovuto per il solo fatto dell'avvenuta formalità pubblicitaria. In assenza di un atto pubblico che attesti la rinuncia all'ipoteca o l'adempimento degli obblighi, l'ufficio è tenuto a procedere all'iscrizione e alla riscossione delle imposte proporzionali.
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