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Art. 28 Codice Penale — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 28 Codice Penale

Preuso del marchio: l’uso di fatto batte la registrazione tardiva
Una società produttrice di utensili ha fatto causa a un'azienda concorrente per contraffazione di marchio. L'azienda convenuta ha dimostrato il preuso del marchio di fatto, utilizzato costantemente e con notorietà nazionale ben prima della registrazione effettuata dalla prima società. La Corte di Cassazione ha confermato che il preuso del marchio con notorietà generale impedisce di sanzionare la contraffazione e rende nulli i marchi registrati successivamente per prodotti affini. Inoltre, la Corte ha chiarito che la convalida di un marchio non si estende in automatico a varianti successive dello stesso segno, dovendo la validità essere valutata singolarmente per ciascun deposito. Il ricorso della prima società è stato dichiarato inammissibile.
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Convalidazione del marchio: l’uso non basta, la registrazione vince
Una distilleria ha citato in giudizio un'azienda concorrente per l'uso di un marchio simile. L'azienda concorrente si è difesa sostenendo l'avvenuta convalidazione del marchio per tolleranza, dato che il suo uso era noto da oltre cinque anni. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: il termine di cinque anni per la tolleranza non decorre dalla conoscenza dell'uso, ma esclusivamente dalla data di registrazione del marchio posteriore. Poiché l'azione legale era stata avviata entro cinque anni dalla registrazione, la domanda di nullità del marchio è stata accolta, negando la convalidazione.
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Rischio di confusione marchi: coesistenza e notorietà
Una grande catena della distribuzione, titolare di un noto marchio di tre lettere, si opponeva alla registrazione di un marchio simile, sempre di tre lettere, da parte di un'altra società. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della commissione di ricorso, escludendo il rischio di confusione marchi. La sentenza si fonda sulla pacifica coesistenza dei due segni nel tempo e su differenze grafiche e concettuali, nonostante la notorietà del marchio anteriore.
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