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Art. 28 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Dipendente assolto, Comune non paga: il rimborso spese legali
Un dipendente pubblico, dopo essere stato assolto in un giudizio di responsabilità contabile, ha chiesto al suo Comune di pagare direttamente la parcella del suo avvocato. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: il rimborso spese legali dipendente pubblico è un vero e proprio 'rimborso'. L'amministrazione pubblica è tenuta a restituire le somme solo dopo che il dipendente ha dimostrato di essere stato assolto in via definitiva e, soprattutto, di aver già pagato di tasca propria le spese legali. Non è possibile chiedere un pagamento anticipato o diretto all'avvocato.
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