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Art. 28 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 28 Codice Civile

Sgravi contributivi: non automatici senza domanda
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice agricola, stabilendo che gli sgravi contributivi non sono automatici ma richiedono una specifica domanda amministrativa. La Corte ha inoltre confermato che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la base imponibile non può essere ridotta in base all'orario effettivo se inferiore a quello contrattuale minimo.
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Agevolazioni contributive: i limiti degli accordi
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un datore di lavoro agricolo che richiedeva l'applicazione di agevolazioni contributive sulla base di un accordo provinciale. La Corte ha stabilito che se l'accordo di riallineamento retributivo è invalido, perché costituisce una variazione non consentita dalla legge, il datore di lavoro perde automaticamente il diritto a tali benefici. La decisione sottolinea il legame inscindibile tra la validità dell'accordo e l'accesso agli sgravi, rigettando sia il ricorso del datore di lavoro che quello dell'ente previdenziale.
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Mansioni superiori: diritto alla retribuzione
Un dipendente di un'azienda sanitaria ha svolto per anni mansioni superiori a quelle del suo inquadramento formale. La Corte di Cassazione ha stabilito il suo diritto a percepire le differenze retributive, chiarendo che tale diritto sussiste anche in caso di assegnazione di fatto, non formalizzata. La differenza economica va calcolata confrontando i trattamenti economici iniziali delle due categorie (quella di appartenenza e quella superiore), a prescindere dalla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
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Indennità sostitutiva: no a stipendio superiore
La Corte di Cassazione ha stabilito che un dirigente del settore pubblico che svolge un incarico provvisorio di sostituzione, anche per un periodo molto lungo come quindici anni, non ha diritto alla retribuzione superiore corrispondente all'incarico, ma solo alla specifica indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo. Secondo la Corte, per la dirigenza pubblica non si applica la disciplina generale sulle mansioni superiori, e il superamento dei termini massimi di sostituzione non modifica questo principio.
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