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Art. 2797 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2797 Codice Civile

Prescrizione dell’azione di rivalsa: vince il garante ignaro
Un garante ha costituito in pegno dei titoli azionari a favore di una banca per garantire il debito di una società. La banca ha venduto i titoli per soddisfare il credito, comunicando l'operazione al garante solo alcuni giorni dopo. Quando il garante ha avviato l'azione di rivalsa contro la società debitrice, questa ha eccepito la prescrizione decennale, calcolandola dal giorno della vendita dei titoli e non dalla comunicazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del garante, stabilendo che la prescrizione dell'azione di rivalsa per il terzo datore di pegno inizia a decorrere solo quando il garante riceve formale comunicazione dell'avvenuta vendita e del relativo importo, poiché prima di quel momento non ha la possibilità giuridica di agire.
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Pegno irregolare e prova dell’estinzione del debito
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da due garanti contro un decreto ingiuntivo bancario. La controversia ruotava attorno all'asserita estinzione del debito tramite l'escussione di un pegno irregolare e l'incasso di fatture anticipate. Tuttavia, i debitori non hanno fornito prova dell'effettivo incasso da parte della banca, reso peraltro impossibile da un sequestro penale che aveva colpito l'intero compendio patrimoniale dei soggetti coinvolti. La Corte ha chiarito che il mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione del debito non è configurabile se i fatti non sono stati adeguatamente provati nel corso del giudizio.
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Inammissibilità ricorso cassazione: i vizi formali
Una società proprietaria di beni mobili si oppone alla loro vendita richiesta dal locatore di un immobile, dove i beni erano custoditi a seguito di uno sfratto. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso cassazione presentato dalla società proprietaria, non per ragioni di merito, ma a causa di gravi vizi formali nell'atto di appello. La sentenza sottolinea l'importanza di rispettare i requisiti procedurali, come l'esposizione chiara dei fatti e la corretta indicazione degli atti, a pena di inammissibilità, lasciando impregiudicata la questione di fondo.
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