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Art. 279 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Ricusazione del giudice: no se rigetta la revoca cautelare
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la sua dichiarazione di ricusazione del giudice. Secondo l'imputato, il giudice per le indagini preliminari, avendo rigettato la sua richiesta di revoca della misura cautelare, aveva manifestato in anticipo il proprio convincimento, condizionando la scelta del rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle misure cautelari rientra nei normali poteri del giudice e non costituisce un'anticipazione del giudizio finale. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Trattenimento corrispondenza detenuto: quando è lecito?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il trattenimento di una missiva. Il provvedimento di trattenimento corrispondenza detenuto è stato confermato perché il contenuto della lettera, inviata dalla moglie, è stato ritenuto equivoco e potenzialmente allusivo a significati legati a un contesto criminale, a causa di riferimenti a luoghi, persone e dati numerici anomali. La Corte ha inoltre ribadito la competenza del Presidente della Corte d'Appello a decidere in prima istanza.
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