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Art. 2775-bis Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2775-bis Codice Civile

Trascrizione del contratto preliminare: caparra e fallimento
Un acquirente firma una scrittura privata per acquistare un immobile e versa una cospicua caparra confirmatoria. Successivamente trascrive soltanto la domanda giudiziale diretta ad accertare l'autenticità delle firme, poiché la promittente venditrice rifiuta di stipulare il contratto definitivo. Poco dopo, la società venditrice viene dichiarata fallita e il curatore sceglie di sciogliersi dal contratto preliminare. L'acquirente chiede di insinuare al passivo il credito restitutorio della caparra con il privilegio speciale immobiliare. La Corte di Cassazione respinge la richiesta. I giudici chiariscono che la semplice trascrizione della domanda giudiziale non equivale alla trascrizione del contratto preliminare. Senza il completamento dell'intera sequenza formale prima della dichiarazione di fallimento, il credito rimane chirografario e non gode di alcuna garanzia d'incasso sul bene.
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Trascrizione del contratto preliminare: tutela o perdita totale
Un promissario acquirente ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare della società venditrice per recuperare le caparre versate per l'acquisto di un terreno e di un appartamento, pretendendo il riconoscimento del privilegio speciale. Il Tribunale ha rigettato la richiesta poiché i contratti non erano stati trascritti nei registri immobiliari, ritenendo insufficiente la sola trascrizione di un atto di destinazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la trascrizione del contratto preliminare è un requisito indispensabile e non sostituibile per ottenere il privilegio sui beni promessi in vendita. Senza questa formalità, il credito per la restituzione delle caparre viene ammesso solo in via chirografaria, ovvero senza alcuna priorità di pagamento.
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Rinuncia agli atti del giudizio: si spegne la lite sul fallimento
Un promissario acquirente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società venditrice per ottenere il riconoscimento di un credito privilegiato di oltre ottocentomila euro, derivante dal mancato adempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il tribunale ha rigettato la richiesta, ammettendo il credito solo in via chirografaria. Il creditore ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione della Suprema Corte, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia reciproca agli atti e all'azione, accettando la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese, applicando la disciplina della rinuncia agli atti del giudizio.
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Privilegio speciale acquirente: la causa trascritta basta?
Un Promissario Acquirente versa un acconto per un immobile da una Cooperativa, che poi finisce in liquidazione. L'acquirente non aveva trascritto il contratto preliminare, ma, prima della liquidazione, aveva trascritto una domanda giudiziale per l'accertamento delle firme. La Cassazione è chiamata a decidere se questa trascrizione sia sufficiente a garantire il privilegio speciale promissario acquirente sul credito vantato. Riconoscendo che la questione è del tutto nuova e priva di precedenti, la Corte non decide ma rinvia la causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito. L'esito finale resta quindi in sospeso.
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Domanda tardiva: quando il ritardo è imputabile?
Una società, promissaria acquirente di un immobile, ha presentato una domanda tardiva di insinuazione al passivo nel fallimento della società venditrice, che nel frattempo aveva venduto lo stesso bene a terzi. La ricorrente sosteneva che il ritardo non fosse a lei imputabile, poiché il contratto preliminare era sospeso in attesa delle decisioni del curatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto al risarcimento era sorto e divenuto esigibile al momento della vendita al terzo, ovvero prima del fallimento. Di conseguenza, il ritardo di quasi dieci anni nella presentazione della domanda è stato considerato ingiustificato e imputabile al creditore.
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Cancellazione ipoteca concordato: no a vendite private
Una banca, titolare di un'ipoteca su un immobile, ha contestato la cancellazione della sua garanzia disposta dal giudice delegato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. La vendita dell'immobile non è avvenuta tramite asta competitiva, ma attraverso l'esecuzione di un contratto preliminare preesistente. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della banca, ha stabilito che il potere speciale del giudice di cancellare le ipoteche (cd. potere purgativo) si applica esclusivamente alle vendite forzate e competitive, finalizzate alla liquidazione dell'attivo per la massa dei creditori. Nel caso di vendite private, seppur autorizzate, l'ipoteca può essere cancellata solo con il consenso del creditore o con la sua piena soddisfazione, salvaguardandone così i diritti.
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Contratto preliminare: privilegio perso, la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un promissario acquirente, confermando che il privilegio speciale sul credito derivante da un contratto preliminare non opera se, alla data del fallimento del venditore, il contratto si era già risolto per la scadenza di un termine essenziale e gli effetti della trascrizione erano cessati. La coesistenza di un contratto valido e degli effetti della trascrizione è un requisito indispensabile per la tutela del creditore.
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Privilegio promissario acquirente: vale la trascrizione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio promissario acquirente è opponibile alla massa dei creditori anche se il contratto preliminare viene trascritto dopo l'inizio della procedura concorsuale. Ciò è possibile a condizione che la domanda giudiziale per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento o liquidazione. L'effetto della trascrizione del contratto, infatti, retroagisce alla data della trascrizione della domanda, garantendo così la prelazione al promissario acquirente sul credito per la restituzione degli acconti versati.
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