Un promissario acquirente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società venditrice per ottenere il riconoscimento di un credito privilegiato di oltre ottocentomila euro, derivante dal mancato adempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il tribunale ha rigettato la richiesta, ammettendo il credito solo in via chirografaria. Il creditore ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione della Suprema Corte, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia reciproca agli atti e all'azione, accettando la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese, applicando la disciplina della rinuncia agli atti del giudizio.
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