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Art. 2775-bis Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2775-bis Codice Civile

Trascrizione del contratto preliminare: caparra e fallimento
Un acquirente firma una scrittura privata per acquistare un immobile e versa una cospicua caparra confirmatoria. Successivamente trascrive soltanto la domanda giudiziale diretta ad accertare l'autenticità delle firme, poiché la promittente venditrice rifiuta di stipulare il contratto definitivo. Poco dopo, la società venditrice viene dichiarata fallita e il curatore sceglie di sciogliersi dal contratto preliminare. L'acquirente chiede di insinuare al passivo il credito restitutorio della caparra con il privilegio speciale immobiliare. La Corte di Cassazione respinge la richiesta. I giudici chiariscono che la semplice trascrizione della domanda giudiziale non equivale alla trascrizione del contratto preliminare. Senza il completamento dell'intera sequenza formale prima della dichiarazione di fallimento, il credito rimane chirografario e non gode di alcuna garanzia d'incasso sul bene.
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Insinuazione al passivo con privilegio: vince la sostanza
I Creditori hanno impugnato il rifiuto del Tribunale di riconoscere il loro credito come privilegiato nell'ambito del fallimento di una società costruttrice. I Creditori avevano ceduto un terreno in cambio di futuri appartamenti mai realizzati, trascrivendo il contratto preliminare. Il Tribunale aveva negato il privilegio ritenendo la domanda poco specifica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per l'insinuazione al passivo con privilegio non serve una formula magica o l'indicazione esatta della legge, ma basta che la pretesa e il privilegio emergano chiaramente dal complesso della domanda e dai documenti allegati, come i contratti preliminari trascritti.
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Rinuncia agli atti del giudizio: si spegne la lite sul fallimento
Un promissario acquirente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società venditrice per ottenere il riconoscimento di un credito privilegiato di oltre ottocentomila euro, derivante dal mancato adempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il tribunale ha rigettato la richiesta, ammettendo il credito solo in via chirografaria. Il creditore ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione della Suprema Corte, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia reciproca agli atti e all'azione, accettando la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese, applicando la disciplina della rinuncia agli atti del giudizio.
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