Un Creditore ha chiesto di ammettere un proprio credito al passivo fallimentare in via privilegiata, basandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L'atto era privo della formale dichiarazione giudiziale di esecutorietà rilasciata prima della sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Creditore, confermando il consolidato principio di diritto in tema di **Decreto ingiuntivo e fallimento**. Il provvedimento non munito dell'attestazione ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento non passa in giudicato ed è del tutto inopponibile alla massa dei creditori. Di conseguenza, il credito resta degradato a semplice credito chirografario e il Creditore soccombente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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