Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF basato su un accertamento sintetico (redditometro), sostenendo che un cospicuo acquisto di quote societarie fosse una transazione simulata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, riaffermando che in caso di accertamento sintetico, l'onere della prova spetta al contribuente, il quale deve dimostrare che i fondi utilizzati provenivano da fonti non tassabili o che l'operazione stessa era fittizia. Le prove fornite dal contribuente sono state ritenute insufficienti a superare la presunzione legale stabilita dall'amministrazione finanziaria.
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