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Art. 2752 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 2752 Codice Civile

Attestazione del professionista: guida alla validità
Una società ha visto respingere la propria richiesta di concordato preventivo a causa di una valutazione critica sulla validità della documentazione presentata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il punto centrale della decisione è la 'palese inadeguatezza' dell'attestazione del professionista, ritenuta incapace di fornire ai creditori informazioni complete e trasparenti, specialmente riguardo la valutazione del patrimonio immobiliare. La Suprema Corte ha ribadito che il tribunale ha il dovere di verificare la correttezza formale e la comprensibilità dei criteri usati nell'attestazione, un requisito fondamentale per garantire un consenso informato da parte dei creditori.
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Insinuazione al passivo: prova del credito essenziale
Una società in amministrazione straordinaria chiedeva di essere ammessa al passivo di un fallimento per diversi crediti derivanti da una cessione di azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Il rigetto si fonda sulla mancata prova dei crediti vantati, una ragione ritenuta di per sé sufficiente a sostenere la decisione, rendendo inammissibili le altre censure relative alla presunta nullità del contratto. La Corte ha applicato il principio della "ragione più liquida", affrontando la questione probatoria come decisiva e assorbente per la risoluzione della controversia sull'insinuazione al passivo.
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Ricorso inammissibile: la decisione del Tribunale
Una società finanziaria ha impugnato in Cassazione il decreto di un Tribunale che rigettava il suo reclamo contro un piano di riparto in un concordato preventivo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che tali provvedimenti, emessi in fase di esecuzione del concordato, non hanno carattere decisorio e definitivo, ma sono atti di mera vigilanza. Le controversie sull'esecuzione del piano vanno risolte con un ordinario giudizio civile, non con un ricorso straordinario.
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