La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per gli agenti di commercio. In caso di fallimento del preponente, il contratto di agenzia non si scioglie automaticamente. Al contrario, il rapporto entra in uno stato di sospensione, secondo la regola generale prevista per i contratti pendenti. Questa decisione si basa sulla natura stabile e continuativa del contratto di agenzia, che lo differenzia dal mandato. Di conseguenza, se il curatore fallimentare decide di non proseguire il rapporto, l'agente ha pieno diritto a richiedere l'indennità di preavviso e quella di clientela. La Corte ha quindi dato ragione all'agente, cassando la precedente decisione che gli aveva negato tali crediti.
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