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Art. 2751 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2751 Codice Civile

TFR destinato a fondo pensione: lavoratore batte il fallimento
Una lavoratrice ha chiesto di recuperare il proprio TFR destinato a fondo pensione, accantonato ma mai versato dal datore di lavoro prima di fallire. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, ritenendo che solo il fondo pensione potesse agire. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione alla lavoratrice. I giudici hanno stabilito che l'accordo per versare il TFR al fondo è un semplice mandato. Con il fallimento dell'azienda, questo mandato si scioglie automaticamente. Di conseguenza, la lavoratrice riacquista la piena titolarità delle somme non versate e ha il diritto di insinuarsi direttamente nel fallimento per recuperare il suo credito, che mantiene la sua natura di stipendio non pagato.
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Fondo di Garanzia INPS: No TFR se la nuova azienda è solvibile
La Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a pagare TFR e stipendi arretrati se il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con una nuova azienda acquirente che è solvibile. In caso di trasferimento d'azienda, la legge prevede una responsabilità solidale tra vecchio e nuovo datore. Se il nuovo datore è 'in bonis' (solvibile), il lavoratore deve rivolgersi a quest'ultimo per ottenere i suoi crediti. L'intervento del Fondo è escluso perché la sua funzione è coprire il rischio di insolvenza, rischio che non sussiste quando esiste un coobbligato in grado di pagare.
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Fallimento del Preponente: Contratto Sospeso, non Sciolto
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per gli agenti di commercio. In caso di fallimento del preponente, il contratto di agenzia non si scioglie automaticamente. Al contrario, il rapporto entra in uno stato di sospensione, secondo la regola generale prevista per i contratti pendenti. Questa decisione si basa sulla natura stabile e continuativa del contratto di agenzia, che lo differenzia dal mandato. Di conseguenza, se il curatore fallimentare decide di non proseguire il rapporto, l'agente ha pieno diritto a richiedere l'indennità di preavviso e quella di clientela. La Corte ha quindi dato ragione all'agente, cassando la precedente decisione che gli aveva negato tali crediti.
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Fondo di Garanzia INPS: No al pagamento se l’azienda è ceduta
Una lavoratrice, dopo una cessione d'azienda, viene formalmente licenziata dalla vecchia società (poi fallita) e subito riassunta dalla nuova. La lavoratrice chiede e ottiene il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia INPS. L'INPS, però, revoca il pagamento. La Cassazione dà ragione all'INPS, stabilendo un principio chiaro: il Fondo non interviene se il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con un nuovo datore di lavoro solvibile. In questi casi, è il nuovo datore a dover pagare i crediti del lavoratore, in virtù del vincolo di solidarietà previsto dalla legge. Il licenziamento è stato considerato un atto fittizio che non giustifica l'intervento del fondo pubblico.
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Rapporto di lavoro fittizio: prova e fallimento
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo presentata da una lavoratrice che rivendicava crediti per un presunto impiego amministrativo. Il Tribunale aveva qualificato il Rapporto di lavoro fittizio, basandosi sulla mancanza di prove dell'effettiva prestazione lavorativa e sul legame di parentela con l'amministratore della società fallita. La ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per non aver intimato i testimoni, decisione ritenuta legittima e insindacabile in sede di legittimità.
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Appropriazione indebita: quando il credito non basta
La Corte di Cassazione conferma la condanna per appropriazione indebita a carico di un sub-agente assicurativo che aveva trattenuto i premi pagati dai clienti. La difesa, basata su un presunto diritto di ritenzione per commissioni non pagate, è stata respinta poiché il credito vantato non era certo, liquido ed esigibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ribadendo che mere asserzioni non possono giustificare la mancata consegna di somme altrui.
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