Un indagato ha impugnato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico, contestando l'inutilizzabilità delle comunicazioni telematiche ottenute dalla Francia. La difesa ha sostenuto la violazione del diritto di difesa per la mancata ostensione degli algoritmi di decifrazione, oltre all'assenza dei presupposti del vincolo associativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura detentiva. I giudici hanno stabilito che le chat criptate Sky-ECC acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine godono di una presunzione di legittimità sul rispetto dei diritti fondamentali. La mancata ostensione dell'algoritmo non lede le garanzie difensive, non sussistendo rischi di alterazione del messaggio cifrato. La Corte ha inoltre ritenuto solida la motivazione sulla pericolosità sociale e sull'attualità delle esigenze cautelari, escludendo l'incidenza del mero decorso del tempo.
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