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Art. 2745 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 2745 Codice Civile

Privilegio crediti tributari: no se di natura privata
Una società di gestione discariche richiedeva il riconoscimento del privilegio crediti tributari per un suo credito verso una società fallita. La Corte di Cassazione ha negato tale privilegio, stabilendo che il credito, pur derivando da un servizio di pubblica utilità come lo smaltimento rifiuti, ha natura contrattuale e privatistica, non tributaria. Di conseguenza, deve essere classificato come chirografario.
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Privilegio crediti smaltimento rifiuti: la decisione
Una società di gestione discariche ha richiesto il riconoscimento del privilegio per un credito verso un'azienda fallita. La Corte di Cassazione ha negato il privilegio per il corrispettivo del servizio, confermandolo solo per la quota relativa all'ecotassa. La decisione chiarisce che il privilegio crediti smaltimento rifiuti è strettamente legato alla natura fiscale del credito e non si estende ai corrispettivi di natura commerciale, anche se inseriti in un ciclo di servizio pubblico.
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Domanda tardiva: quando il ritardo è imputabile?
Una società, promissaria acquirente di un immobile, ha presentato una domanda tardiva di insinuazione al passivo nel fallimento della società venditrice, che nel frattempo aveva venduto lo stesso bene a terzi. La ricorrente sosteneva che il ritardo non fosse a lei imputabile, poiché il contratto preliminare era sospeso in attesa delle decisioni del curatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto al risarcimento era sorto e divenuto esigibile al momento della vendita al terzo, ovvero prima del fallimento. Di conseguenza, il ritardo di quasi dieci anni nella presentazione della domanda è stato considerato ingiustificato e imputabile al creditore.
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Inammissibilità intervento del socio nel processo
Un ex socio tentava di proseguire un giudizio per conto della sua società, ormai fallita. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, dichiarando l'inammissibilità dell'intervento. La sentenza chiarisce che, a seguito del fallimento, solo il curatore fallimentare ha la legittimazione ad agire. L'appello del socio è stato inoltre respinto in quanto "non motivo", ovvero incapace di contestare specificamente le ragioni della corte precedente.
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