L'Ente di Garanzia ha pagato un debito a una banca dopo che quest'ultima ha attivato la garanzia pubblica concessa a favore di un'impresa, successivamente fallita. L'Ente ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare con il rango di privilegio previsto per i sostegni pubblici. Il Tribunale ha respinto la richiesta, limitando il privilegio ai soli finanziamenti diretti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che il Privilegio crediti da garanzia pubblica spetta anche a chi ha prestato garanzie personali nell'ambito di interventi di sostegno alle imprese. La Corte ha chiarito che la nozione di finanziamento va interpretata in senso ampio, includendo le garanzie pubbliche che comportano lo stesso livello di rischio dei mutui diretti. Di conseguenza, il credito dell'Ente è stato ammesso al passivo in via privilegiata.
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