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Art. 2745 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2745 Codice Civile

Finanziamento pubblico alle imprese: sì al rango privilegiato
Un Ente Pubblico Gestore ha concesso un prestito obbligazionario di oltre cinque milioni di euro a una Società Debitrice attingendo a un fondo per le PMI. A seguito della crisi della società, quest'ultima ha proposto un concordato preventivo azzerando il debito verso l'ente pubblico, considerandolo postergato per legge. L'ente ha impugnato la decisione rivendicando la natura privilegiata del credito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che in caso di interruzione anticipata del programma di sostegno, il credito derivante da un finanziamento pubblico alle imprese mantiene il suo rango privilegiato e non può essere subordinato agli altri creditori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Privilegio Finanziamenti Pubblici: Legge Nuova su Crediti Vecchi?
Un ente finanziatore ha richiesto il riconoscimento di un privilegio su finanziamenti pubblici erogati negli anni '80, basandosi su una legge del 1998. Un'altra società creditrice si è opposta, sostenendo che la legge non può essere retroattiva. La Corte di Cassazione, di fronte a un forte contrasto tra le sue stesse sentenze precedenti su questo tema, non ha deciso il caso. Ha invece sospeso il giudizio e ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Sarà questo organo supremo a stabilire se il privilegio finanziamenti pubblici si applichi anche ai crediti sorti prima della legge che lo ha introdotto.
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Insinuazione al passivo privilegio: richiesta esplicita
La Corte di Cassazione ha stabilito che nell'ambito di una procedura fallimentare, la richiesta di ammissione di un credito con status privilegiato deve essere formulata esplicitamente nella domanda iniziale. Nel caso esaminato, una professionista si è vista negare il privilegio per i propri compensi professionali perché la domanda di insinuazione al passivo non conteneva una specifica richiesta in tal senso. La Corte ha chiarito che l'omissione non può essere sanata in un secondo momento, in quanto costituirebbe un'inammissibile modifica della domanda, comportando la 'degradazione' del credito a chirografario. Questa decisione sottolinea l'importanza della precisione formale nella insinuazione al passivo privilegio.
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