Una cassa di previdenza professionale ha contestato la classificazione dei suoi crediti come chirografari nel fallimento di una società. L'ente chiedeva il riconoscimento del privilegio contributi integrativi e delle relative sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, poiché la cassa gestisce un regime di previdenza sociale obbligatoria, i suoi crediti per contributi e sanzioni devono essere ammessi in via privilegiata, ribaltando la decisione del tribunale.
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