Un'impresa edile è stata oggetto di un accertamento fiscale basato sui dati di un software di magazzino. I giudici di merito avevano annullato l'atto, ritenendo il software inaffidabile. La Cassazione ha ribaltato la decisione, sottolineando il valore probatorio della documentazione extracontabile e delle dichiarazioni confessorie del contribuente alla Guardia di Finanza. Secondo la Corte, tali elementi non possono essere ignorati e costituiscono prove valide per l'accertamento.
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