Due cittadini hanno chiesto il risarcimento dei danni causati dall'esondazione di un corso d'acqua a carico dell'ente gestore e della Regione. I giudici hanno respinto la richiesta perché gli attori non hanno fornito la prova della proprietà del bene danneggiato durante il primo grado di giudizio. I ricorrenti hanno depositato per errore un atto notarile intestato a soggetti diversi e hanno tentato di depositare il titolo corretto soltanto in appello, invocando l'obbligo del giudice di sanare le irregolarità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato il rigetto della domanda. Il collegio ha chiarito che dimostrare l'effettiva titolarità dell'immobile è un presupposto fondamentale di merito. Il giudice non deve soccorrere la negligenza probatoria della parte, né consente la produzione tardiva di titoli d'acquisto nel giudizio di secondo grado.
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