Il caso riguarda un accordo in cui Il Promittente si impegnava a far acquistare all'Azienda venti terreni di terzi. Il contratto è stato qualificato come promessa del fatto del terzo. Successivamente, Il Promittente ha preteso dall'Azienda un compenso di oltre 800.000 euro, sostenendo che fosse dovuto come differenza di prezzo, nonostante l'accordo scritto non prevedesse alcun pagamento. Un lodo arbitrale aveva inizialmente accolto la richiesta, ma la Corte d'Appello ha annullato la decisione. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento, stabilendo che la promessa del fatto del terzo non prevede per sua natura un compenso automatico al promittente, e che le prove testimoniali per dimostrare un accordo verbale di pagamento erano inammissibili perché contrarie al testo scritto. Il Promittente perde definitivamente la causa.
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