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Art. 2718 Codice Civile — Anno 2023

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Iscrizione ipotecaria: il ricorso confuso salva il fisco
Il Contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria disposta dall'Agente della Riscossione a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali. Il Contribuente sosteneva l'inesistenza o l'irregolarità delle notifiche delle cartelle, eseguite anche tramite posta privata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi presentati. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo confuso e cumulativo, violando il principio di chiarezza. Inoltre, il ricorso mancava di autosufficienza, poiché il Contribuente non aveva trascritto i documenti e le relate di notifica contestati, impedendo ai giudici di verificarne il contenuto. Di conseguenza, il Contribuente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Notifica della cartella di pagamento: basta la ricevuta postale
Il Contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria sulla propria casa, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali alla base del provvedimento. I giudici di secondo grado gli avevano dato ragione, pretendendo che l'Agente della Riscossione producesse in giudizio copia conforme delle cartelle stesse. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento è sufficiente esibire l'avviso di ricevimento della raccomandata postale. L'Agente della Riscossione non deve produrre la copia della cartella, poiché l'unico originale viene spedito al debitore. Il ricorso dell'Agente della Riscossione è stato quindi accolto.
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