Un risparmiatore ha chiesto il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa dopo aver scoperto che la polizza vita sottoscritta tramite un agente era falsa. Il risparmiatore sosteneva di aver pagato il premio tramite il riscatto di una precedente polizza e invocava la quietanza di pagamento presente sul contratto come prova assoluta del danno subito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la quietanza di pagamento prova l'avvenuto versamento ma non dimostra automaticamente l'esistenza di un danno reale se manca la prova dell'effettivo esborso originario. Non essendoci prova che il risparmiatore avesse realmente pagato la prima polizza usata come provvista, non è configurabile alcun danno risarcibile.
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