La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto di un'opposizione all'esecuzione relativa a un mutuo fondiario. I ricorrenti contestavano l'usurarietà dei tassi e l'omesso riconoscimento di alcuni pagamenti. La Suprema Corte ha stabilito che la dichiarazione di inammissibilità di un motivo non configura omessa pronuncia e che contestare l'imputazione di un versamento equivale a negarne l'effetto estintivo.
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