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Art. 2708 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2708 Codice Civile

Finanziamento non provato: l’onere della prova e le scritture contabili
Un Lavoratore ha ricevuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di un finanziamento da parte di un'Azienda. Egli ha contestato l'ingiunzione, sostenendo di aver già restituito la somma, basandosi su un'annotazione nelle scritture contabili dell'Azienda. Il Tribunale aveva inizialmente accolto la sua opposizione. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che l'annotazione non costituisse prova inequivocabile dell'avvenuta restituzione. Il Lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa valutazione di fatti decisivi e l'errata applicazione delle norme sull'onere della prova. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che l'Azienda non aveva fornito una prova sufficiente della liberazione del debitore e che la valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello era corretta.
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Quietanza di pagamento: l’acconto non cancella il saldo dovuto
Un architetto ha ottenuto un decreto ingiuntivo di 265.000 euro contro una società sportiva per prestazioni professionali legate a un palazzetto dello sport. La società si è opposta, sostenendo che una fattura di acconto da 10.000 euro contenente la dicitura 'per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione' dimostrasse la rinuncia al maggior credito. La Corte d'Appello ha invece ritenuto che tale frase fosse una mera clausola di stile e non una rinuncia al saldo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della società sportiva. I giudici hanno chiarito che la quietanza di pagamento per un importo parziale non comporta automaticamente la rinuncia al credito residuo, a meno che non vi sia una volontà espressa e inequivocabile del creditore.
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Quietanza di pagamento: polizza falsa e risarcimento negato
Un risparmiatore ha chiesto il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa dopo aver scoperto che la polizza vita sottoscritta tramite un agente era falsa. Il risparmiatore sosteneva di aver pagato il premio tramite il riscatto di una precedente polizza e invocava la quietanza di pagamento presente sul contratto come prova assoluta del danno subito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la quietanza di pagamento prova l'avvenuto versamento ma non dimostra automaticamente l'esistenza di un danno reale se manca la prova dell'effettivo esborso originario. Non essendoci prova che il risparmiatore avesse realmente pagato la prima polizza usata come provvista, non è configurabile alcun danno risarcibile.
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