Un detenuto, sottoposto a custodia cautelare e accusato di reati di criminalità organizzata, ha contestato il provvedimento ministeriale che gli imponeva il carcere duro. La difesa ha sostenuto che l'applicazione del 41-bis violasse la presunzione di non colpevolezza, mancando una condanna definitiva e la prova di contatti recenti con la cosca, anche a fronte della separazione dalla moglie legata al vertice del gruppo criminale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la misura di rigore penitenziario non costituisce una sanzione anticipata, ma uno strumento di pura prevenzione di sicurezza. Pertanto, la legge richiede soltanto la concreta capacità di mantenere collegamenti con il clan mafioso e non l'attualità materiale di tali comunicazioni, rendendo legittimo il trattamento speciale anche per i semplici indagati o imputati.
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