L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza tributaria depositata il 16 febbraio 2016. Il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tardiva la notifica eseguita il 19 settembre 2016. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, chiarendo che la notifica a mezzo posta si perfeziona per il mittente al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale. Nel caso specifico, la consegna è avvenuta il 16 settembre 2016, ultimo giorno utile prima della scadenza del termine, come dimostrato dal timbro postale sulla distinta delle raccomandate. Tale timbro costituisce atto pubblico con fede privilegiata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
Continua »