Una società, subentrata a una banca nella titolarità di un credito derivante da un mutuo, ha impugnato una sentenza senza però coinvolgere nel giudizio la banca originaria, che era stata parte nel grado precedente. I debitori hanno eccepito il vizio procedurale. La Corte di Cassazione ha accolto la loro tesi, stabilendo che in questi casi si verifica un litisconsorzio necessario processuale. Di conseguenza, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, imponendo alla società ricorrente di citare in giudizio anche la banca cedente. Il processo è stato quindi sospeso e rinviato a nuovo ruolo, in attesa che la procedura venga correttamente completata. La decisione finale è stata rimandata.
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