Un'azienda, prima di fallire, ottiene un mutuo ipotecario dalla sua banca. I fondi, però, non vengono usati per nuove attività ma per estinguere un precedente debito non garantito (chirografario) con la stessa banca. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti: questa operazione è soggetta a revocatoria fallimentare mutuo ipotecario. L'ipoteca viene annullata perché l'operazione non finanziava l'impresa, ma serviva solo a trasformare un credito debole in uno forte, violando il principio di parità di trattamento tra i creditori. La Corte ha stabilito che anche la speciale protezione del mutuo fondiario non si applica in questi casi, perché la sostanza dell'operazione prevale sulla forma.
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