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Art. 269 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 269 Codice di Procedura Civile

Chiamata in causa dell’ente impositore: il rinvio della Cassazione
La Società Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per l'imposta ICI del 2002. L'Agente della Riscossione ha sostenuto la necessità di coinvolgere nel processo l'ente creditore. La Commissione Tributaria Regionale ha invece ritenuto regolare il giudizio anche senza tale partecipazione. L'Agente della Riscossione ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata chiamata in causa dell'ente impositore. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione giuridica, ha deciso di non decidere immediatamente in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria, i giudici hanno rimesso la causa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria per un esame più approfondito.
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Chiamata in causa dell’ente impositore: la Cassazione frena
Una società contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per l'ICI del 1999 emessa dall'Agente della Riscossione. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto regolare il processo senza la necessità di coinvolgere il Comune. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata chiamata in causa dell'ente impositore. La sesta sezione della Corte di Cassazione, ritenendo la questione complessa e non di immediata soluzione, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile per una decisione approfondita.
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Chiamata in causa del terzo: il ritardo costa caro all’impresa
Una societa elettrica ha citato in giudizio un'impresa di costruzioni davanti al Giudice di Pace per i danni causati a una linea elettrica interrata durante alcuni scavi. L'impresa si e difesa e, solo alla prima udienza, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ovvero la propria compagnia assicurativa, per essere garantita in caso di condanna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando che la chiamata in causa del terzo davanti al Giudice di Pace deve essere richiesta, a pena di decadenza, direttamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente, e non puo essere rinviata all'udienza se la necessita di coinvolgere il terzo era gia evidente dall'atto di citazione iniziale.
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Chiamata in causa del terzo: valida anche dopo la riassunzione
Il Consorzio si è opposto a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'Appaltatore per lavori autostradali. Il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza. L'Appaltatore ha quindi riassunto la causa davanti al giudice competente. In questa sede, il Consorzio ha effettuato la chiamata in causa del terzo, chiedendo la rivalsa nei confronti della Banca. La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile tale chiamata perché tardiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Consorzio. I giudici hanno stabilito che la riassunzione del processo dopo una pronuncia di incompetenza, specialmente in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dà inizio a un ordinario giudizio di primo grado. Di conseguenza, la chiamata in causa del terzo è pienamente ammissibile e non incontra le preclusioni della fase precedente.
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