Una società creditrice ha notificato un precetto di pagamento a una società debitrice per un vecchio debito. La società debitrice ha eccepito la prescrizione del credito. Il creditore sosteneva che il termine fosse sospeso grazie a un pignoramento immobiliare avviato nel 1991. Tuttavia, tale procedura era stata dichiarata improseguibile nel 2012 perché il creditore non aveva rinnovato la trascrizione del pignoramento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del creditore, confermando che la mancata rinnovazione della trascrizione comporta l'estinzione atipica della procedura. Di conseguenza, l'effetto di interruzione della prescrizione non è permanente ma solo istantaneo. Poiché il timer del tempo è ripartito subito e sono passati più di dieci anni, il debito è ormai estinto. Vince la società debitrice.
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