Una persona ha chiesto alla Corte di Cassazione di correggere un errore materiale in una precedente sentenza. L'errore riguardava l'omissione dell'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione di una domanda giudiziale per il riscatto di immobili. La Corte ha dichiarato il ricorso per correzione errore materiale inammissibile. Ha stabilito che l'ordine di cancellazione della trascrizione spetta al giudice di merito, o alla Cassazione solo in casi specifici di estinzione del processo con accordo delle parti, condizioni non presenti nel caso.
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