LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2668 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2668 Codice Civile

Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo cancella la revocatoria
Una società di leasing ha promosso un'azione revocatoria contro una società debitrice per rendere inefficace la vendita di alcuni immobili. La domanda è stata accolta nei primi due gradi di giudizio. La società debitrice ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo e presentato un'istanza congiunta. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso per cassazione, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui registri immobiliari e compensando le spese di lite.
Continua »
Cancellazione della trascrizione: la Cassazione corregge l’errore
Due parti private raggiungono un accordo e rinunciano a un giudizio davanti alla Corte di Cassazione. La Corte dichiara l'estinzione del processo, ma dimentica di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari, nonostante la richiesta concorde dei contendenti. Le parti presentano quindi un ricorso congiunto per correggere questo errore materiale. La Suprema Corte accoglie la richiesta e stabilisce che, per garantire la ragionevole durata del processo e l'economia dei giudizi, il giudice di legittimità deve ordinare la cancellazione della trascrizione in caso di estinzione per rinuncia, purché vi sia l'accordo delle parti. Di conseguenza, la Corte dispone la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando formalmente la cancellazione della trascrizione.
Continua »