Una società acquistava un immobile con contratto sottoposto a condizione sospensiva. Avveratasi la condizione, l'atto di accertamento non veniva trascritto nei registri immobiliari. Nel frattempo, l'Agente della Riscossione eseguiva un'iscrizione ipotecaria sul bene per debiti del venditore. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene l'avveramento della condizione abbia effetto retroattivo tra le parti, nei confronti dei terzi l'efficacia decorre solo dalla trascrizione nei registri immobiliari. Di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria è legittima poiché effettuata quando l'immobile risultava ancora del venditore. La Corte ha inoltre chiarito il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario in base alla natura dei crediti.
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