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Art. 2668-bis Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2668-bis Codice Civile

Rescissione per lesione: contratto annullato, ma il prezzo va reso
Gli eredi di un venditore ottengono la rescissione per lesione di una compravendita di terreni, provando che il loro parente, in stato di bisogno, aveva venduto a un prezzo inferiore alla metà del valore reale. Gli acquirenti si erano opposti, contestando la valutazione dei beni. La Corte di Cassazione conferma la rescissione del contratto, ma accoglie un motivo di ricorso degli acquirenti: la Corte d'Appello aveva 'dimenticato' di pronunciarsi sulla loro richiesta di restituzione del prezzo pagato. La sentenza viene quindi parzialmente annullata e il caso torna in Appello solo per decidere su questo punto. Gli eredi vincono sulla sostanza, ma gli acquirenti ottengono il diritto a veder esaminata la loro richiesta di rimborso.
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Nota di trascrizione: i requisiti di validità
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11213/2024, ha chiarito i requisiti di validità della nota di trascrizione. In una disputa ereditaria, una parte aveva trascritto una domanda giudiziale generica, senza specificare gli immobili. Successivamente, un bene ereditario veniva venduto. La Corte ha stabilito che tale trascrizione è inefficace. Per essere opponibile a terzi, la nota di trascrizione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi per identificare con certezza i beni immobili, non essendo sufficiente il mero rinvio all'atto di citazione.
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Esclusione socio cooperativa: diritto all’immobile?
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esclusione di un socio da una cooperativa edilizia non comporta automaticamente la perdita del suo diritto a ottenere il trasferimento di proprietà dell'alloggio promesso. La Corte ha rigettato il ricorso della cooperativa, sottolineando che la questione sulla legittimazione del socio era ormai coperta da giudicato implicito, non essendo stata contestata con un ricorso incidentale nel precedente giudizio di legittimità. Di conseguenza, il rapporto contrattuale per l'acquisto dell'immobile è distinto e sopravvive a quello associativo. La sentenza conferma quindi la decisione della Corte d'Appello che ordinava il trasferimento dell'immobile previo pagamento del prezzo residuo, calcolato secondo i criteri già fissati in sede di legittimità.
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