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Art. 2668-bis Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2668-bis Codice Civile

Rinnovazione Parziale Pignoramento: la Banca vince, la procedura resta
Una società acquirente di immobili ipotecati si opponeva a un'esecuzione forzata, sostenendo che la procedura dovesse estinguersi a causa di una rinnovazione parziale pignoramento da parte della banca creditrice. La società lamentava che l'omissione di alcuni beni dalla rinnovazione della trascrizione invalidasse l'intera procedura. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la rinnovazione parziale pignoramento non causa l'estinzione dell'intera esecuzione. La procedura resta valida per i beni correttamente rinnovati, mentre il vincolo cessa solo per quelli omessi. Inoltre, la Corte ha confermato che la prescrizione dell'ipoteca era stata interrotta dal riconoscimento del debito nel bilancio della stessa società acquirente, dando così piena ragione alla banca.
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Rescissione per lesione: contratto annullato, ma il prezzo va reso
Gli eredi di un venditore ottengono la rescissione per lesione di una compravendita di terreni, provando che il loro parente, in stato di bisogno, aveva venduto a un prezzo inferiore alla metà del valore reale. Gli acquirenti si erano opposti, contestando la valutazione dei beni. La Corte di Cassazione conferma la rescissione del contratto, ma accoglie un motivo di ricorso degli acquirenti: la Corte d'Appello aveva 'dimenticato' di pronunciarsi sulla loro richiesta di restituzione del prezzo pagato. La sentenza viene quindi parzialmente annullata e il caso torna in Appello solo per decidere su questo punto. Gli eredi vincono sulla sostanza, ma gli acquirenti ottengono il diritto a veder esaminata la loro richiesta di rimborso.
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Contratto preliminare e detenzione immobile: la guida
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un assuntore di concordato fallimentare che richiedeva il rilascio di un immobile detenuto da promissari acquirenti. La Corte ha stabilito che il contratto preliminare, seguito dalla consegna del bene e dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica prima del fallimento, costituisce un titolo valido per la detenzione. Anche se la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, la relazione di fatto con l'immobile non è abusiva, rendendo la richiesta di restituzione infondata.
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