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Art. 2668-bis Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2668-bis Codice Civile

Trascrizione della domanda giudiziale: tutela contro il fallimento
Un acquirente stipula un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamento. Il venditore non trasferisce l'immobile e l'acquirente promuove una causa civile per ottenere il trasferimento forzato della proprietà. L'acquirente provvede regolarmente alla trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari prima che la società venditrice fallisca. Dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela fallimentare tenta di sciogliersi dal preliminare per trattenere l'immobile nella massa dei creditori. La Suprema Corte di Cassazione respinge il ricorso della curatela e conferma il trasferimento dell'immobile in favore dell'acquirente. L'originaria trascrizione della domanda giudiziale prevale infatti sui poteri del curatore fallimentare e salva l'acquisto dell'immobile.
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Contratto preliminare e detenzione immobile: la guida
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un assuntore di concordato fallimentare che richiedeva il rilascio di un immobile detenuto da promissari acquirenti. La Corte ha stabilito che il contratto preliminare, seguito dalla consegna del bene e dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica prima del fallimento, costituisce un titolo valido per la detenzione. Anche se la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, la relazione di fatto con l'immobile non è abusiva, rendendo la richiesta di restituzione infondata.
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