La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un assuntore di concordato fallimentare che richiedeva il rilascio di un immobile detenuto da promissari acquirenti. La Corte ha stabilito che il contratto preliminare, seguito dalla consegna del bene e dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica prima del fallimento, costituisce un titolo valido per la detenzione. Anche se la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, la relazione di fatto con l'immobile non è abusiva, rendendo la richiesta di restituzione infondata.
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