La Corte di Cassazione ha stabilito che la **Trascrizione servitù** richiede una nota autonoma e distinta rispetto a quella della compravendita del fondo. Nel caso analizzato, degli acquirenti di un terreno contestavano l'opponibilità di un diritto di passaggio vantato dal vicino, poiché tale peso era stato menzionato solo nel Quadro D della nota di trascrizione relativa all'acquisto del fondo dominante. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi della Legge 52/1985, ogni negozio giuridico deve essere oggetto di una specifica formalità pubblicitaria. La semplice menzione nel Quadro D ha valore di mera pubblicità notizia e non garantisce l'opponibilità ai terzi acquirenti del fondo servente.
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