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Art. 2648 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2648 Codice Civile

Accettazione tacita di eredità: no al regime fiscale forfettario
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole a un notaio in merito alla tassazione della trascrizione per accettazione tacita di eredità inserita in un atto di compravendita immobiliare. Il professionista riteneva applicabile il regime forfettario agevolato previsto per i trasferimenti onerosi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso erariale, stabilendo che tale formalità costituisce un presupposto autonomo e non un atto consequenziale alla vendita, escludendola dalle esenzioni ordinarie.
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Accettazione tacita di eredità: niente sconti sulle imposte
La Corte di Cassazione ha stabilito che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, eseguita durante la vendita di un immobile ereditato, non beneficia del regime fiscale di favore con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione applicata da un Notaio, sostenendo che tale formalità non sia direttamente conseguente all'atto di vendita. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, confermando che l'accettazione tacita di eredità è un atto autonomo e occasionale rispetto al trasferimento immobiliare. Di conseguenza, essa deve essere tassata autonomamente con l'imposta proporzionale ordinaria. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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Accettazione tacita dell’eredità: no a sconti fiscali sulla casa
Un notaio ha registrato un atto di compravendita immobiliare eseguendo anche la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità per conto del venditore, applicando l'imposta in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione richiedendo l'imposta ipotecaria proporzionale ordinaria. Il notaio ha impugnato l'atto sostenendo che tale formalità godesse del regime di favore dell'assorbimento fiscale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'accettazione tacita dell'eredità non è un atto direttamente conseguente alla vendita, ma un presupposto autonomo. Di conseguenza, non si applica l'imposta fissa e il contribuente deve pagare l'imposta ordinaria.
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Continuità delle trascrizioni e pignoramento: regole
La Corte di Cassazione ha confermato l'estinzione di una procedura esecutiva immobiliare a causa del mancato rispetto della continuità delle trascrizioni. Un istituto bancario aveva pignorato beni di provenienza ereditaria senza che fosse stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte del debitore. Nonostante il termine concesso dal giudice, il creditore non ha regolarizzato la posizione, limitandosi ad avviare un giudizio di accertamento. La Suprema Corte ha ribadito che non è ammessa la sospensione del processo esecutivo in attesa di tali accertamenti, confermando la chiusura anticipata della procedura.
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