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Art. 2648 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2648 Codice Civile

Trascrizione accettazione tacita eredità: imposte
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20520/2024, ha stabilito che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non beneficia del regime fiscale di favore previsto per gli atti di compravendita immobiliare. Anche se l'accettazione avviene tramite la vendita di un bene ereditato, la sua trascrizione è un adempimento fiscalmente autonomo e, pertanto, soggetto al pagamento dell'imposta ipotecaria e di bollo in misura fissa. La Corte ha chiarito che l'accettazione è un presupposto giuridico della vendita, non una sua conseguenza diretta, escludendola così dal perimetro delle esenzioni.
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Erede apparente: acquisto salvo se in buona fede
La Corte di Cassazione conferma la validità di un acquisto immobiliare effettuato da un erede apparente, la cui nomina derivava da un testamento poi dichiarato falso. La sentenza ribadisce che per la tutela dell'acquirente sono decisivi la sua buona fede, l'onerosità dell'atto e l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale dei veri eredi. Viene chiarito che la nozione di erede apparente include anche chi agisce sulla base di un titolo ereditario (come un testamento) che si rivela successivamente nullo.
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Erede apparente: acquisto valido e tutela del terzo
La Corte di Cassazione conferma la validità dell'acquisto di un immobile da un erede apparente. La controversia vedeva contrapposti gli eredi di un legatario testamentario e gli acquirenti che avevano comprato in buona fede dal fratello del defunto, il quale si era qualificato come unico erede legittimo. La Suprema Corte ha dato prevalenza alla tutela degli acquirenti, ritenendo provata la loro buona fede sulla base di una serie di elementi oggettivi, come la regolarità delle trascrizioni della successione. Viene rigettato il ricorso basato sulla titolarità effettiva del bene, applicando il principio di tutela dell'affidamento del terzo acquirente dall'erede apparente.
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Accettazione tacita eredità: cosa succede dopo?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1735/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di successioni. Anche se un chiamato all'eredità perde il diritto di accettare per non aver risposto all'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), tale perdita non ha effetto se si dimostra una precedente accettazione tacita eredità. In base al principio 'semel heres, semper heres', una volta acquisita la qualità di erede, questa è irrevocabile. Di conseguenza, i creditori possono agire per far accertare tale accettazione pregressa e soddisfare i propri crediti sui beni ereditari.
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