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Art. 2608 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2608 Codice Civile

Legittimazione attiva consorziata: chi agisce?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un'impresa individuale consorziata che aveva agito direttamente contro l'ente appaltante per il pagamento di lavori extra-contratto. La Corte ha confermato il difetto di legittimazione attiva consorziata, ribadendo che, nei contratti d'appalto, l'unico interlocutore e soggetto legittimato ad agire contro il committente è il consorzio con attività esterna, in quanto autonomo centro di imputazione giuridica, e non la singola impresa esecutrice dei lavori.
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Responsabilità solidale appalti: la consorziata paga?
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale di una società cooperativa, membro di un consorzio partecipante a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), per i debiti contratti da una società consortile esecutrice verso un subappaltatore. La decisione si fonda sulla normativa speciale in materia di appalti pubblici (L. 109/1994), che prevale sulla disciplina generale del codice civile. La Corte ha stabilito che la partecipazione a una gara d'appalto in forma associata estende la responsabilità solidale appalti a tutte le imprese coinvolte per tutelare i terzi creditori, come i subappaltatori.
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Credito del consorziato: quando sorge il diritto?
Una società cooperativa di autotrasporti ha richiesto un pagamento a un consorzio di cui fa parte. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di credito del consorziato sorge solo nel momento in cui il consorzio riceve effettivamente il pagamento dal cliente finale. Il rapporto tra le parti è assimilabile a un mandato, e spetta alla società consorziata dimostrare l'avvenuto incasso da parte del consorzio. In assenza di tale prova, la richiesta di pagamento è stata respinta, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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Responsabilità amministratori consorzio: no all’azione
La Cassazione ha stabilito che la responsabilità amministratori consorzio è regolata esclusivamente dall'art. 2608 c.c., che rinvia alle norme sul mandato. È inammissibile l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c., tipica delle società di capitali, promossa dai consorziati. La Corte ha sottolineato la diversità strutturale tra consorzi e società e l'assenza di una lacuna normativa che giustifichi l'applicazione analogica.
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