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Art. 2608 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2608 Codice Civile

Azione di responsabilità: soci contro gestori, processo sospeso
Alcune società consorziate hanno promosso un'azione di responsabilità contro gli amministratori del consorzio per i danni causati all'ente. La Corte d'Appello ha dichiarato la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo applicabili le regole del mandato (art. 2608 c.c.) anziché quelle societarie. Contro questa decisione, i consorziati hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso non è stato notificato a una delle società partecipanti al giudizio di appello, rimasta contumace. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima entro sessanta giorni, rinviando la decisione sul merito a una nuova udienza.
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Conflitto di interessi: Presidente svia cliente ma non paga i danni
Un consorziato e il suo consorzio di trasporti citano in giudizio l'ex presidente, accusandolo di aver violato i suoi doveri. L'ex amministratore aveva costituito una nuova società concorrente, sviando il cliente principale e causando un ingente danno economico. La richiesta di risarcimento danni, basata sul palese **conflitto di interessi dell'amministratore**, è stata però respinta nei primi due gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le richieste del consorzio erano un tentativo di far riesaminare le prove, compito che non spetta alla Suprema Corte, la quale può giudicare solo sulla corretta applicazione delle leggi.
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