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Art. 260 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 260 Codice di Procedura Penale

Distruzione delle cose sequestrate: stop a merci non certificate
Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro e la distruzione di decine di migliaia di mascherine protettive e occhiali privi di marchio CE e certificazioni di conformità. L'amministratore della società proprietaria proponeva opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari per ottenere la restituzione della merce. Il Giudice confermava il provvedimento ravvisando il divieto assoluto di commercializzazione dei dispositivi per motivi di sicurezza pubblica. L'imprenditore impugnava la decisione sostenendo la regolarità iniziale dei prodotti e l'utilizzabilità come mascherine generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo che la distruzione delle cose sequestrate è pienamente legittima quando i beni non rispettano i requisiti di legge e di sicurezza previsti per la vendita.
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Sequestro probatorio di dati informatici: limiti e tutele
La Procura ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio di dispositivi digitali (computer, smartphone e memorie esterne) di un pubblico dipendente, indagato per corruzione e accessi abusivi alle banche dati della polizia. L'indagato ha impugnato il provvedimento, lamentando un sequestro indiscriminato e sproporzionato dell'intera memoria dei propri apparecchi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la piena legittimità della misura. Il pubblico ministero ha rispettato le garanzie difensive perché ha definito una precisa finestra temporale d'indagine, ha indicato i soggetti e i temi probatori da ricercare e ha fissato un termine di tre mesi per estrarre solo i dati pertinenti e restituire il resto. Il sequestro probatorio di dati informatici è dunque pienamente valido quando segue criteri mirati e prevede la restituzione dei file estranei.
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Diffamazione a mezzo social: colpevolezza confermata ma stop al carcere
Il Cittadino è stato condannato per diffamazione a mezzo social per aver pubblicato su Facebook un video del Vice-Sindaco mentre faceva rifornimento all'auto di servizio, accompagnato da insulti personali. La difesa ha contestato la mancata verifica dell'indirizzo IP e l'uso di trascrizioni cartacee senza copia forense, invocando anche il diritto di critica politica. La Cassazione ha confermato la responsabilità penale del Cittadino, stabilendo che la prova della paternità del post può basarsi su indizi precisi e che la trascrizione cartacea è utilizzabile se attendibile. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla pena, annullando la condanna a due mesi di reclusione con rinvio: l'applicazione della pena detentiva per diffamazione richiede una motivazione sull'eccezionale gravità del fatto, non ravvisabile in questo caso.
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Reato di autoriciclaggio: condanna certa, pene da rivedere
Un intermediario finanziario è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per il reato di autoriciclaggio. L'imputato aveva ideato un'operazione fittizia di compravendita di merci inutilizzabili per distrarre fondi da una società prossima al fallimento, trasferendoli poi all'estero per finanziare una nuova impresa. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del soggetto, ritenendolo il vero regista dell'operazione e riaffermando la compatibilità tra i due reati. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, che era stata stabilita in automatico senza una specifica motivazione. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello solo per rideterminare la durata di tali sanzioni accessorie.
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Sequestro informatico: dies a quo per l’impugnazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, stabilendo un principio chiave sul sequestro informatico. Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento (dies a quo) decorre dal momento dell'esecuzione della copia forense dei dati, e non dalla successiva estrazione dei file pertinenti. La Corte ha chiarito che l'apprensione iniziale dei dati, anche con la restituzione del dispositivo, costituisce il momento esecutivo del sequestro, rendendo tardiva l'impugnazione presentata dopo la selezione finale dei dati.
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